L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU, dispone che: “…l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”
A decorrere dall’01.01.2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU (accorpando, in parte, la precedente TASI), che continua a non applicarsi al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si utilizzano l’aliquota e la detrazione adottate dal Comune, in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Il calcolo dell’IMU riguarda qualsiasi immobile di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.
Dal 2020 è dovuta l’IMU anche per i fabbricati ad uso strumentale mentre i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (beni merce) sono tornati ad essere esenti dal 2022, avendo scontato l’imposta solo per le annualità 2020 e 2021.
USO GRATUITO
La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova forma di uso gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.
Per usufruire dell’agevolazione è prevista una sola forma di comodato gratuito con i seguenti requisiti:
- Il comodante/soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- Se possiede due abitazioni, devono essere nello stesso Comune, di cui una obbligatoriamente è l’abitazione principale per il proprietario (comodante) e l’altra l’abitazione in cui risiede chi lo occupa (comodatario);
- Il comodato è possibile solo tra genitori/figli. Sono esclusi comodati al di fuori del primo grado in linea retta;
- Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato, ma deve essere registrato apposito atto presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9);
- Non è possibile effettuare due comodati nello stesso Comune.
Resta a disposizione l’applicativo on line, da cui sarà possibile consultare la propria posizione contributiva sulla base dei dati presenti nelle banche dati IMU e stampare il modello F24 compilato con i dati anagrafici