Descrizione
Il Canone Unico Patrimoniale è dovuto per occupazioni e diffusione pubblicitaria su suolo pubblico.
CUP – Canone unico patrimoniale - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – art. 1, commi 816-847 Dal 01/01/2021 è in vigore il Canone Unico patrimoniale in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e della tassa TOSAP (occupazione suolo ed aree pubbliche) e del diritto sulle pubbliche affissioni. Art. 20 “Ambito di applicazione del Canone unico patrimoniale” del relativo regolamento Il Canone unico patrimoniale si applica: 1) alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 2) alle occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all’uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l’area a disposizione della collettività. 3) alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all’interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285. 4) La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l’installazione di impianti, così come definiti anche dall’art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell’intero territorio comunale, nonché all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.