Descrizione
Art. 4: acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia Art. 5: acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano
Art. 4: acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 91/1992 prevede che: Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5: acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano
Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione
da parte dello straniero coniugato con cittadino italiano
(Art. 5 della Legge n. 91/1992)
La possibilità per il cittadino (uomo o donna) straniero o apolide coniugato con cittadino italiano di acquistare la cittadinanza italiana viene disciplinata dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della Legge n. 91/1992.
In base all’art. 5 della Legge n. 91/1992 le condizioni fondamentali per poter richiedere la cittadinanza sono:
- residenza da almeno 6 mesi nel territorio, nel senso che l'istanza non può essere presentata prima che sia trascorso un semestre di residenza dalla celebrazione del matrimonio;
- 3 anni di matrimonio in mancanza di residenza in Italia;
- che non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussista separazione legale.
Nei casi di naturalizzazione, le pratiche istruttorie sono gestite dalla Prefettura: all’Ufficiale dello stato civile spetta il compito di fornire informazioni allo straniero interessato (Mod. 2.I) e, spesso, consegnare la modulistica occorrente (Mod. 1.I). Avvenuta la notifica del decreto, entro sei mesi, spetta all’Ufficiale di stato civile di ricevere il giuramento da parte dello straniero (Mod. 3.I), formando un atto di stato civile e di trascrivere il decreto.
L’articolo 10 della Legge n. 91/1992 infatti prevede: Il decreto di concessione (o di conferimento) della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro 6 mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
L’acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.
Successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana sarà cura dell’interessato richiedere la trascrizione dell’atto di nascita nei registri dello stato civile (Mod. 6.I), a margine del quale sarà annotato l’avvenuto acquisto della cittadinanza (Mod. 7.I).
Nel caso in cui al cittadino sia stato attribuito alla nascita un cognome non conforme a quanto previsto dalla legislazione italiana ed il Ministero non abbia provveduto nel decreto a modificarlo, occorrerà correggere l’atto con la procedura di cui all’art. 98, comma 2 (Modd. 8.I, 9.I, 10.I, 11.I).
Se lo straniero che ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione è cittadino di uno dei seguenti Stati: Austria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Turchia, Belgio, Grecia e Portogallo per quanto previsto dalla Convenzione di Parigi del 10 settembre 1964, l’Ufficiale dello stato civile dovrà tempestivamente notificare l’avvenuto acquisto all’autorità straniera (Mod. 12.I).